Statuto Associazione Ciod Stonaa

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CIOD STONAA

(Statuto approvato il 4 ottobre 1991)

Nome, sede e scopo:

art. 1
con il nome Ciod Stonaa è costituita a Bellinzona, per un tempo indeterminato, un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seg. del CCS. La sua sede è a Bellinzona ed il suo recapito è casella postale 1329, 6501 Bellinzona.

art. 2
L’associazione si propone di:

  1. incrementare il carnevale bellinzonese e di giovare in generale allo spirito carnevalesco con un gruppo musicale allegro;
  2. favorire un sano spirito solidale ed amichevole fra i suoi soci anche all’infuori del periodo di carnevale.

Soci:

art. 3
L’associazione è composta da soci attivi, passivi, onorari, rnatricole e sostenitori. I soci possono essere reclutati entro un termine prefissato che verrà stabilito di anno in anno fra le persone d’ambo i sessi, che hanno compiuto i diciotto anni d’età. Eventuali deroghe sono ammesse solo con il consenso scritto dei genitori.

art. 4
La qualità di socio attivo viene confermata all’assemblea, dopo che questi abbia assolto un anno di matricolaggio, sia disposto a prodursi con IL gruppo ed abbia provato palesemente le sue attitudini. L’assunzione può essere negata se i requisiti richiesti non sono soddisfatti.

art. 5
Può diventare socio passivo chiunque s’interessi agli scopi dell’associazione, fece parte della stessa in qualità di socio attivo ed abbia pagato Ia tassa sociale.
Egli ha diritto di voto ma non di eleggibilità.

art. 6
Soci o non soci che si sono prestati particolarmente per il buon fine dell’associazione possono essere nominati soci onorari; essi sono nominati dall’assemblea.

art. 7
Diventa socio sostenitore chiunque sostenga tangibilmente l’associazione nei suoi intenti. Questi soci non hanno diritto di voto.

art. 8
I soci attivi devono versare le quote sociali, stabilite dall’assemblea ordinaria annuale, entro il 31 dicembre. Può partecipare alle manifestazioni di carnevale con la società solamente chi risulta in regola con le tasse sociali.

art. 9

  1. i soci attivi sono tenuti a procurarsi gli strumenti musicali. In casi eccezionali, il Comitato può dare in prestito gli strumenti di proprietà della Società; in questo caso. Il socio ne è responsabile a tutti gli effetti verso di essa;
  2. maschere e costumi sono di proprietà del socio. Questi restano a disposizione della Società per due anni;
  3. la partecipazione finanziaria del socio al costume è stabilità di volta in volta all’assemblea straordinaria d’inizio stagione.

art. 10
Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto all’assemblea. Possono venir espulsi dalla Società i soci che:

  1. non sono in regola con il pagamento della quota sociale;
  2. non si presentano regolarmente alle riunioni, alle prove musicali (se obbligatorie) ed alle manifestazioni sociali senza giustificazione;
  3. con il loro comportamento compromettono l’impegno e gli intenti della Società le espulsioni devono essere proposte dal Comitato all’assemblea ed accettate dalla stessa.

Comitato:

art. 11
Il Comitato si compone di 5 o 7 membri. Fra di essi devono essere designati:

  1. un presidente;
  2. un vice-presidente;
  3. un cassiere;
  4. un segretario;
  5. un archivista;
  6. ev. 2 membri

Il Comitato decide di anno in anno l’obbligatorietà delle prove musicali.

art. 12
L’associazione è rappresentata legalmente dal Presidente e da un membro del Comitato. Essa è responsabile unicamente per un importo uguale al suo patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci.

art. 13
Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte a terzi, dirige l’assemblea e le sedute di Comitato. Egli applica le decisioni dell’assemblea e tratta gli affari che non sono riservati ad altro organo.

art. 14
Il vice-presidente aiuto il Presidente nell’esecuzione delle sue mansioni ed agisce secondo le sue direttive. Egli sostituisce il presidente in sua assenza.

art. 15
Il cassiere cura I’incasso delle quote sociali e tiene la contabilità. Egli sottopone il resoconto finanziario annuo ai revisori ed all’assemblea annuale ordinaria per l’accettazione. L’anno contabile inizia il 1. aprile e chiude il 31 marzo.

art. 16
Il segretario invia le convocazioni ai soci, sbriga la corrispondenza, tiene i verbali delle assemblee e delle riunioni di Comitato. Inoltre, si occupa delle pubblicazioni sulla stampa e tiene un elenco aggiornato dei soci .

art. 17
L’archivista ha cura del materiale di proprietà della Società e ne tiene un inventario.

art. 18
I membri del Comitato sono eletti dall’assemblea annuale ordinaria per la durata di un anno e possono essere riconfermati se non presentano le dimissioni. Se un membro del Comitato lascia Ia carica per un motivo qualsiasi, I’assemblea ne designerà il sostituto.

art. 19
Il Comitato non è autorizzato a fare acquisti superiori a fr. 1’000.–.

Assemblee:

art. 20
L’assemblea ordinaria annuale ha luogo dopo circa un mese dall’ultima manifestazione; il suo ordine del giorno ha come oggetti:

  • rapporto del presidente;
  • rapporto del cassiere;
  • rapporto dei revisori;
  • nomina del Comitato e dei revisori;
  • programma di massima per il nuovo anno sociale;
  • tassa sociale;
  • assunzione dei soci attivi, passivi ed onorari;
  • revisione degli statuti;
  • eventuali.

art. 21
L’assemblea dei soci si compone di soci attivi e passivi. Per Ia validità delle deliberazioni è necessaria Ia maggioranza semplice dei presenti (Ia metà più una).

art. 22
I due revisori dei conti, nominati dall’assemblea annuale ordinaria, devono esaminare il resoconto finanziario annuo e farne rapporto alla stessa.

art. 23
Ogni assemblea è convocata dal Presidente o dietro richiesta di almeno un quinto dei soci attivi e passivi. La convocazione deve essere spedita almeno otto giorni prima della data fissata.

art. 24
In caso di necessità può essere riunita l’assemblea straordinaria dei soci. Le sue competenze sono uguali a quelle dell’assemblea ordinaria.

Statuto, scioglimento:

art. 25
Questo statuto può essere variato can il consenso della maggioranza dei due terzi fra soci attivi e passivi presenti all’assemblea.

art. 26
Lo scioglimento dell’associazione avviene seconda le norme stabilite dalla Legge. Un eventuale saldo attivo deve essere devoluto a scopi di beneficenza.